SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Promuovere un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti

Lavoriamo con il datore di lavoro per creare un sistema concreto, adattato alla specifica organizzazione aziendale, che garantisca la massima sicurezza per tutti.


Ci occupiamo di due aspetti fondamentali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro:

Assistenza alla valutazione dei rischi sul lavoro: Offriamo supporto completo per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e la successiva elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi -DVR, identificando potenziali pericoli e implementando misure preventive per garantire la sicurezza. Il nostro approccio sistematico assicura che tutti i rischi siano adeguatamente valutati e mitigati, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

Attività di consulenza in materia di salute e sicurezza e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Forniamo consulenze specialistiche per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all'implementazione delle normative del D.Lgs.81/08 e s.m.i. I nostri esperti RSPP offrono supporto continuativo per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, garantendo la conformità alle disposizioni legislative e la promozione di una cultura della sicurezza all'interno delle aziende.


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Assistenza alla valutazione dei rischi sul lavoro

La valutazione dei rischi è un obbligo legale per tutte le aziende, come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., e rappresenta un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I Nostri servizi

Nei nostri servizi, sono comprese le seguenti attività professionali:

-) Audit di Sicurezza del Lavoro e Antincendio: Analisi conoscitiva dell’azienda per individuare situazioni e fattori di rischio.

-) Audit di Igiene del Lavoro: Identificazione delle misure per eliminare o ridurre i rischi di esposizione.

-) Consulenza per l’istituzione delle figure previste: Assistenza nella nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e degli Addetti alle Emergenze.

-) Redazione e stesura del DVR: Supporto nella compilazione del documento, dalla raccolta delle informazioni alla stesura finale.

-) Formazione e informazione: Programmi di formazione per i lavoratori sui rischi e le misure di sicurezza.

-) Monitoraggio e controllo: Procedure per il monitoraggio continuo dei rischi e l’implementazione di misure correttive.

-) Aggiornamento del DVR: Assistenza nella revisione e aggiornamento del DVR in caso di modifiche significative.

-) Consulenza legale: Supporto per garantire la conformità alle normative vigenti, come il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.


cosa è una valutazione dei rischi sul lavoro

La valutazione dei rischi è un processo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Consiste nell'identificare i potenziali pericoli presenti nell'ambiente di lavoro, valutare i rischi associati a tali pericoli e implementare misure preventive e protettive per minimizzare o eliminare i rischi:

1) Identificazione dei pericoli: Rilevare tutte le potenziali fonti di pericolo presenti nell'ambiente di lavoro, come attrezzature, sostanze chimiche, procedure operative, e condizioni ambientali.

2) Valutazione dei rischi: Analizzare la probabilità che i pericoli individuati possano causare danni e determinare la gravità dei potenziali danni. Questa fase include la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai rischi e l'analisi delle possibili conseguenze.

3) Implementazione delle misure di prevenzione e protezione: Sviluppare e adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre al minimo i rischi individuati. Le misure preventive possono includere la formazione dei lavoratori, l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva, e l'adozione di pratiche lavorative sicure.

4) Monitoraggio e revisione: Controllare regolarmente l'efficacia delle misure adottate e aggiornare la valutazione dei rischi in caso di cambiamenti nelle condizioni di lavoro, nuove attrezzature o procedure, o incidenti sul lavoro.


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non solo è un documento obbligatorio, come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., ma rappresenta anche il primo tassello fondamentale per il sistema di prevenzione e protezione interno all’azienda.

Il DVR viene redatto al completamento della valutazione dei singoli rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nelle diverse attività lavorative e produttive dell’organizzazione. Nel DVR vengono indicate e individuate tutte le misure organizzative adottate per la prevenzione e la protezione, il relativo programma di attuazione e le misure di monitoraggio e miglioramento che verranno adottate.

L’elaborazione del DVR è un obbligo non delegabile da parte del Datore di lavoro, come previsto dall’articolo 17 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., e deve essere elaborato secondo quanto previsto alla Sezione II “Valutazione dei rischi” del Capo III del Titolo I del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

A cosa serve il DVR?

Il suo scopo principale è fungere da guida per l'implementazione di tutte le azioni concrete volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il DVR non deve essere considerato come un semplice documento da archiviare, ma come uno strumento essenziale che consente di:

-) Individuare e comprendere i rischi specifici presenti all’interno dell’azienda.

-) Valutare la gravità e la probabilità che i rischi individuati si verifichino.

-) Stabilire le priorità per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre o eliminare i rischi.

-) Favorire la consapevolezza dei rischi e promuovere la formazione e l’informazione dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro.

In sintesi, il DVR è un documento dinamico e operativo che mira a creare un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative, proteggendo così la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Chi elabora il DVR

Il responsabile dell’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il Datore di Lavoro (DL), quale obbligo non delegabile. Tuttavia, il DL può farsi affiancare nella sua elaborazione e nelle fasi di valutazione dei singoli rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nelle diverse attività lavorative e produttive dell’organizzazione da:

-) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Per la valutazione e la pianificazione di tutte le misure di protezione e prevenzione.

-) Medico Competente (MC): Per la valutazione dei rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori.

-) Tecnici specializzati: Per la valutazione di eventuali rischi specifici mediante analisi, campionamenti e misurazioni.

Inoltre, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere pieno accesso al DVR.

Cosa deve contenere e come elaborare il DVR

Prima di procedere con l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Datore di Lavoro deve preliminarmente raccogliere tutte le informazioni relative alle attività da realizzare e per le quali deve essere eseguita la valutazione dei rischi. Per ogni singola attività devono essere definiti:

-) Ambienti/Luoghi di lavoro: Definizione e analisi delle caratteristiche degli ambienti in cui verranno realizzate le attività.

-) Processo produttivo: Determinazione delle fasi del processo produttivo.

-) Numero di lavoratori/addetti coinvolti: Identificazione del numero di lavoratori coinvolti e delle singole mansioni svolte.

-) Macchine, attrezzature e sostanze utilizzate: Elenco delle macchine, attrezzature e sostanze o prodotti che verranno impiegati.

-) Dispositivi di protezione: Elenco dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari.

Una volta completata la valutazione delle singole attività lavorative e produttive, si può procedere alla predisposizione e compilazione del DVR vero e proprio, che deve contenere:

-) Descrizione dell’azienda: Inclusi gli indirizzi di tutte le sedi e le tipologie di attività (principale e secondarie).

-) Nominativi e ruoli delle figure coinvolte nella sicurezza: DL, RSPP, RLS, MC, addetti alle emergenze.

-) Individuazione dei luoghi di lavoro: Descrizione di come sono strutturati.

-) Elenco delle attività rischiose: Attività che richiedono formazione e addestramento specifico.

-) Individuazione dei rischi: Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza presenti.

-) Misure di prevenzione e protezione: Identificazione delle misure adottate.

-) Lavoratori esposti a rischi specifici: Identificazione dei lavoratori esposti e necessità di formazione, informazione e addestramento adeguato.

-) Procedure di monitoraggio e controllo: Procedure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e identificazione delle figure preposte all’esecuzione di tali verifiche.

Gli errori più comuni nel DVR

I principali errori che possono essere riscontrati all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi -DVR sono:

-) Incompletezza delle informazioni: Mancanza di dettagli rilevanti su ambienti di lavoro, attrezzature, sostanze chimiche, e processi produttivi.

-) Valutazione dei rischi superficiale: Analisi non approfondita dei rischi presenti, con omissione di pericoli potenziali significativi.

-) Misure di prevenzione e protezione non adeguate: Mancanza di misure concrete per prevenire o ridurre i rischi, o utilizzo di misure non adeguate.

-) Mancanza di aggiornamenti: Documento non aggiornato in base a cambiamenti nelle condizioni di lavoro, nuove attrezzature o processi, o incidenti recenti.

-) Coinvolgimento insufficiente delle figure responsabili: Scarsa consultazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

-) Documentazione non conforme: Mancanza di conformità alle normative vigenti, come il D.Lgs.81/08 e s.m.i.

-) Mancanza di formazione e informazione: Assenza di programmi adeguati per la formazione e l'informazione dei lavoratori sui rischi e le misure di sicurezza.

-) Procedure di monitoraggio e controllo carenti: Assenza di procedure per il monitoraggio continuo dei rischi e l'implementazione di misure correttive.

-) Errori formali e burocratici: Inesattezze nei dati anagrafici dell’azienda, nelle date e nella firma dei documenti.

Il Programma di miglioramento

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve includere al suo interno un programma di miglioramento, da attuare nel tempo, per i livelli di sicurezza all’interno dell’azienda. Il programma deve tenere conto di:

-) Misure di prevenzione: Predisposte per la gestione dei rischi e l’attuazione dei protocolli sanitari.

-) Priorità di intervento: Stabilire le priorità con cui attuare le misure di prevenzione e protezione.

-) Tempi previsti per la realizzazione degli interventi: Definire i tempi necessari per la realizzazione degli interventi.

-) Figura responsabile dell’attuazione: Identificare la figura responsabile per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Entro quanto va elaborato il DVR? Quando dovrà essere aggiornato?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio delle attività lavorative o produttive. In caso di mancata elaborazione entro questo termine, gli organi di controllo possono predisporre pesanti sanzioni nei confronti del Datore di Lavoro e la sospensione dell’attività di impresa.

Sebbene alcune scuole di pensiero suggeriscono che il DVR debba essere aggiornato periodicamente con cadenza annuale o biennale, la normativa non indica una scadenza temporale precisa.

Il DVR serve per valutare i rischi presenti all’interno dell’azienda, prevenire il loro insorgere e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Pertanto, deve essere aggiornato o rielaborato in occasione di modifiche sostanziali, come ad esempio:

-) Infortuni significativi che hanno mostrato l’inefficienza delle procedure e misure adottate.

-) Modifica dei processi o delle tecniche produttive.

-) Modifiche dell'organizzazione e delle figure coinvolte.

-) Quando i risultati della sorveglianza sanitaria eseguita dal Medico Competente (MC) ne evidenziano la necessità.

Il DVR e la data certa

La "data certa" è un requisito fondamentale per garantire l’autenticità e l'inalterabilità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ecco alcuni punti chiave riguardanti la data certa:

-) Definizione di Data Certa: La data certa è una marcatura temporale che attesta in modo incontrovertibile la data di redazione del DVR. Questo è importante per dimostrare che il documento esisteva già in una determinata data e non è stato modificato successivamente.

-) Modalità per apporre la Data Certa:

-) Firma digitale: Utilizzo di una firma digitale con validità legale per attestare la data.

-) Servizi di conservazione digitale certificati: Utilizzo di servizi di conservazione digitale che forniscono una marcatura temporale certificata.

-) Importanza della Data Certa: La data certa conferma che il DVR è stato redatto e approvato entro i termini previsti dalla legge e che eventuali modifiche successive sono tracciabili. Questo è fondamentale in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza o in caso di incidenti, per dimostrare che l'azienda ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori.

-) Conservazione: Dopo l’apposizione della data certa, il DVR deve essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce, in formato cartaceo o digitale, garantendo la disponibilità per la consultazione.

Dove si custodisce il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dopo l’apposizione della data certa, deve essere conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Il documento può essere mantenuto in formato cartaceo oppure in formato digitale, garantendo che sia sempre disponibile per la consultazione da parte delle figure responsabili e degli organi di controllo.

Il DVR nel passato

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento diventato obbligatorio per tutte le aziende nel 1994 con la pubblicazione del D.Lgs.626/94, con quasi cinque anni di ritardo rispetto alle direttive europee. In esso venivano definiti ed evidenziati i contenuti minimi previsti in relazione alla natura dell'attività dell'azienda e dell'unità produttiva, alle scelte delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, alla sistemazione dei luoghi di lavoro e ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il D.Lgs.626/94 introduce inoltre la responsabilità del Datore di Lavoro (DL) e le figure del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

L’introduzione del DVR indicato all’interno del D.Lgs.626/94, differiva in forma nettamente da quanto indicato dalla direttiva Europea 89/391/CEE e dall’attuale D.Lgs.81/08 e s.m.i. La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 15 novembre 2001, ha condannato l’Italia per non aver recepito in modo completo nel proprio ordinamento quanto indicato dalla direttiva 89/391/CEE, poiché il legislatore non aveva imposto al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esistenti nel luogo di lavoro.

L’introduzione del D.Lgs.81/08 e s.m.i., definito Testo Unico in materia di Sicurezza, ha avuto l'obiettivo di armonizzare e unificare tutte le singole norme pubblicate nel tempo, recependo la direttiva europea e passando da un sistema di protezione a uno di prevenzione dei singoli lavoratori.

DIFFERENZA TRA DVR, DUVRI E POS

La differenza fondamentale tra il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) sta nella presenza o meno di una ditta esterna all’interno della realtà produttiva dell’azienda, che possono generare rischi interferenziali. Le ditte esterne possono includere manutentori, ditte di servizi, servizi di pulizia, e altre imprese che operano all’interno della realtà aziendale per la realizzazione di opere o attività esternalizzate (outsourcing).

Ecco alcune situazioni in cui è necessario redigere il DUVRI:

-) Lavori di manutenzione: Quando ditte esterne vengono chiamate per svolgere lavori di manutenzione all'interno dell'azienda.

-) Servizi esterni: Quando servizi esterni come pulizie, sicurezza, o altre attività vengono svolti da ditte esterne all'interno dell'azienda.

-) Appalti e subappalti: Quando l'azienda committente affida lavori in appalto o subappalto a ditte esterne.

-) Cantieri temporanei o mobili: In caso di cantieri temporanei o mobili, oltre al DUVRI, le imprese esecutrici devono redigere anche il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Il DUVRI deve essere redatto prima dell'inizio delle attività lavorative e deve essere aggiornato in caso di modifiche significative delle condizioni di lavoro o dell'organizzazione delle imprese coinvolte.

Attività di consulenza in materia di salute e sicurezza

Un consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un professionista specializzato che supporta le aziende nell'implementazione e gestione delle misure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

I Nostri servizi

Nei nostri servizi, sono comprese le seguenti attività professionali:

-) Formazione e addestramento: Corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione. Addestramento all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva.

-) Sistemi di gestione della sicurezza: Implementazione e monitoraggio dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL). Audit interni e verifiche periodiche di conformità alle normative.

-) Consulenza legale: Assistenza nell'adempimento degli obblighi normativi previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. Supporto nella gestione dei rapporti con gli organi di controllo e vigilanza.

-) Gestione delle emergenze: Redazione dei piani di emergenza e evacuazione. Formazione degli addetti alla gestione delle emergenze e delle squadre di primo soccorso.

-) Supporto per la gestione delle non conformità: Identificazione e gestione delle non conformità in materia di sicurezza. Implementazione di misure correttive e preventive.